ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1)
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società
semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dell’articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui
all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di
cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) (2),
non concorrono a formare il reddito dell’esercizio
in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione
del reddito della società o dell’ente ricevente
per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate,
anche in sede di accertamento.
2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote
e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti
per la negoziazione concorrono per il loro intero
ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio
in cui sono percepiti. (3)
3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione
del comma 2 si applica agli utili provenienti da
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con
tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati,
sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis,
comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione indicata
nel medesimo articolo, comma 2, lettera b).
Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,
comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti
di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare
il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti
in quanto esclusi dalla formazione del reddito
dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per
cento del loro ammontare, a condizione che sia
dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la
sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto
al soggetto controllante, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai
sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte
assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,
in proporzione alla quota imponibile
degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione
dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta
di cui al periodo precedente è computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
è stato omesso soltanto il computo
del credito d’imposta in aumento del reddito
complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione
anche in sede di liquidazione dell’imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali
soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti
all’estero che conseguono utili dalla partecipazione
in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-
bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti
da partecipazioni in imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si
applica la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni
caso alla formazione del reddito per il loro intero
ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo. (4) (5)
3 bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari
e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso
articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale
o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel
comma 3-ter del presente articolo, limitatamente
al 95 per cento della quota di esse non deducibile
nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
(6)
3 ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una società che riveste una
delle forme previste dall’allegato I, parte A, della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre
2011, nella quale è detenuta una partecipazione
diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,
ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell’Unione europea, senza essere considerata, ai
sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione
sui redditi con uno Stato terzo, residente
al di fuori dell’Unione europea;
b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità
di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati,
a una delle imposte elencate nell’allegato I,
parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta
che sostituisca una delle imposte indicate.
(6)
4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e
47, ove compatibili.
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale. (7)
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a
contratti “pronti contro termine” che prevedono
l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono
a formare il reddito del cessionario per l’ammontare
maturato nel periodo di durata del contratto.
La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo
a pronti e quello a termine, al netto degli
interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione
nel periodo di durata del contratto, concorre
a formare il reddito per la quota maturata
nell’esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente, compresi
i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti
tra aziende e istituti di credito, si considerano
maturati anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “lettere a), b) e c)“ sono state sostituite alle precedenti
“lettere a) e b)“ dall’art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. d), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta
precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica
agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma
4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto
delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). Gli utili
provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo
167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non
concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in
quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente
ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che
sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui
all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte
del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale,
come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente
nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento
del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione
anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano
provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato
gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o
di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione
in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo
87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla
lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti
da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione
nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni
di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U.
29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62;
- l’art. 3, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.
22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione
si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015,
nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere
dal medesimo periodo di imposta;
- l’art. 1, comma 83, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;
- l’art. 36, comma 4-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4.8.2006 n. 248;
- l’art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in
G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Per l’applicazione della presente
disposizione si veda il successivo comma 13.
(5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U.
29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva
sugli utili black list.
(6) Comma inserito dall’art. 26, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata
in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione
si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio
2016.
(7) Con DM 29.11.2023, pubblicato in G.U. 11.12.2023 n. 288, la misura
del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata
stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1.1.2024.
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